Legge
|
|
Art. 38
II. Norme per i bilanci Il Consiglio federale determina in quale forma debbano venir compilati e pubblicati i bilanci annuali e i conti dei profitti e delle perdite, come pure i bilanci intermedi delle centrali; determina altresì quali dati debbano contenere i bilanci e quali indicazioni speciali sul movimento d’affari debba fornire il rapporto di gestione. |
