Legge
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Art. 38a17
III. Verifica delle centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie 1 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie incaricano una società di audit abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all’articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200518 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all’articolo 24 della legge del 22 giugno 200719 sulla vigilanza dei mercati finanziari. 2 Le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie devono sottoporre il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo alla verifica di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni20. 17 Introdotto dall’all. n. 6 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 20085207; FF 20062625). Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). |
