Legge
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Art. 40a25
VIa. Separazione dei mutui e della copertura 1 Se è dichiarato il fallimento di un membro, la FINMA ordina la separazione dei mutui e della copertura, ivi compresi gli interessi e i rimborsi incassati. Con la dichiarazione di fallimento i mutui non diventano esigibili. 2 La FINMA designa un incaricato per la gestione dei mutui e della copertura. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire l’adempimento integrale e tempestivo degli obblighi derivanti dai mutui, ivi compresi il pagamento di interessi e i rimborsi. 3 La FINMA può autorizzare il trasferimento integrale o parziale dei mutui e della copertura. 4 Dopo il rimborso o il trasferimento dei mutui l’incaricato determina in che misura è stata utilizzata la copertura. 25Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022732; FF 2020 5647). |
