Legge
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Art. 4635
b. Inosservanza di prescrizioni d’ordine 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,
2 In caso di infrazione a tenore del capoverso 1 lettera c, rimane riservata l’azione penale secondo l’articolo 285 del Codice penale svizzero36. 35Nuovo testo giusta l’all. n. 3 del DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RU 19741857; FF 1971I 727). |
