Legge
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Art. 52
III. Attuazione 1 Il Consiglio federale fissa il giorno dell’attuazione della presente legge. 2 Con l’attuazione della presente legge sono abrogati gli articoli 916 a 918 del Codice civile svizzero40. …41 Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 193142 41Per. abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). 42DCF del 23 gen. 1931 (RU 47 69). |