Legge
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Art. 77
I. Obbligazioni fondiarie a. Forma 1 Le obbligazioni fondiarie possono essere emesse sotto forma di titoli di credito, certificati globali o diritti valori. Tali obbligazioni fondiarie sono nominative o al portatore. 2 Le obbligazioni fondiarie possono essere emesse anche sotto forma di contratti di mutuo scritti. 3 Se si emettono obbligazioni fondiarie nominative, la centrale tiene un registro in cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari, indicandone nomi e indirizzi. Il registro non è pubblico. 4 L’iscrizione nel registro presuppone un certificato dell’acquisto dell’obbligazione fondiaria in proprietà o della costituzione di un usufrutto. 5 Nei confronti della centrale è considerato avente diritto chi è iscritto nel registro. 7 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 20093577; FF 20068533). |
