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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 10Informazione
1 Il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico.
2 Provvede ad informare in modo coerente, tempestivo e continuo sulla propria valutazione della situazione, sulla pianificazione, sulle sue decisioni e sui suoi provvedimenti.
3 Rimangono salve le disposizioni particolari relative alla salvaguardia d’interessi pubblici o privati preponderanti.