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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 18Presidenza e partecipanti
1 Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.
2 Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l’adempimento dei compiti della Cancelleria federale.26
3 I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.
4 Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all’Amministrazione federale.
26 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895).