Legge
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Art. 19 Quorum
1 Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l’astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri. 3 Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine. |