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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 19Quorum
1 Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri del Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale decide a maggioranza dei voti. È permessa l’astensione dal voto; una decisione per essere valida deve ottenere i voti di almeno tre membri.
3 Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti il suo voto conta doppio, sempreché non si tratti di nomine.