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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 26Decisioni presidenziali
1 In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari.
2 Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale.
3 Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all’approvazione del Consiglio federale.
4 Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale.