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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 3Principi dell’attività governativa e amministrativa
1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge.
2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni.
3 Operano secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità.