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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 33Coordinamento
1 Il cancelliere della Confederazione cura il coordinamento fra i dipartimenti.
1bis Il cancelliere della Confederazione assume l’organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.38
2 Cura inoltre il coordinamento con l’amministrazione del Parlamento. Consulta in particolare il segretario generale dell’Assemblea federale allorquando affari del Consiglio federale o di servizi ad esso subordinati concernono direttamente la procedura e l’organizzazione della stessa o dei servizi del Parlamento. Può partecipare con voto consultivo alle sedute della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.39