Legge
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Art. 43 Statuto e funzioni
1 Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi. 2 Il Consiglio federale definisce in un’ordinanza l’articolazione dell’Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d’attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti. 3 Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici. 4 I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l’approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi. 5 I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici. |