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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 43Statuto e funzioni
1 Gli uffici sono le unità amministrative principali; essi curano gli affari amministrativi.
2 Il Consiglio federale definisce in un’ordinanza l’articolazione dell’Amministrazione federale in uffici. Attribuisce agli uffici campi d’attività quanto più possibile connessi e ne fissa i compiti.
3 Il Consiglio federale attribuisce gli uffici ai dipartimenti secondo criteri gestionali e con riguardo alla coesione dei compiti e agli equilibri materiali e politici. Può in ogni tempo ridistribuire gli uffici.
4 I capi di dipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti. Con l’approvazione del Consiglio federale possono riunire gli uffici in gruppi.
5 I direttori definiscono la struttura particolareggiata dei loro uffici.