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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 46a
1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’amministrazione federale.
2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:
a.
la procedura di riscossione;
b.
l’ammontare degli emolumenti;
c.
la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all’emolumento;
d.
la prescrizione del diritto di riscossione.
3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.
4 Può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.