Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 48aConclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali 50
1 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche e denunce di portata limitata può delegare questa competenza anche a un gruppo o a un ufficio federale.
2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.
50 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento (RU 20033543; FF 200130974867). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491).