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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 50Rapporti con l’esterno
1 Il Consiglio federale fissa i principi che regolano le relazioni internazionali dell’Amministrazione federale.
2 Le relazioni con i Governi cantonali sono di competenza del Consiglio federale e dei capi di dipartimento.
3 I direttori dei gruppi e degli uffici intrattengono relazioni dirette, nei limiti della loro competenza, con altre autorità e servizi federali, cantonali e comunali, nonché con privati.