Legge
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Art. 53 Conferenza dei segretari generali
1 La Conferenza dei segretari generali dirige, sotto la presidenza del cancelliere della Confederazione, i lavori di coordinamento in seno all’Amministrazione federale. 2 Essa assume il coordinamento di compiti o affari dei quali non si occupa nessun altro organo di coordinamento, specialmente nel quadro della preparazione degli affari del Consiglio federale. 3 Su decisione del Consiglio federale, può trattare affari interdipartimentali e prepararli per il Consiglio stesso. 4 Il segretario generale dell’Assemblea federale può partecipare con voto consultivo alla Conferenza dei segretari generali.56 56 Introdotto dal n. 3 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273; FF 1999 41784961). |