Legge
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Art. 57 …62
1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale. 2 …63 62 Abrogato dal n. I dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027). 63 Abrogato dal n. I dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 (Riordinamento delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5941; FF 2007 6027). |