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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 57aScopo
1 Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti.
2 Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.