Legge
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Art. 57e Composizione
1 Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo. 2 Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d’età e i gruppi d’interesse. 3 I dipendenti dell’Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati. |