Legge
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Art. 57j Principi
1 Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 199271 sulla protezione dei dati non possono registrare e analizzare dati personali derivanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico, a meno che le finalità citate negli articoli 57l–57olo richiedano. 2 Il trattamento dei dati secondo la presente sezione può comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità. 71 RS 235.1 |