Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 57lRegistrazione di dati personali
Gli organi federali possono registrare dati personali derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica per le seguenti finalità:
a.
tutti i dati, compresi i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b.
i dati riguardanti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica:
1.
per mantenere la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2.
per assicurare la manutenzione tecnica dell’infrastruttura elettronica,
3.
per controllare il rispetto dei regolamenti di utilizzazione,
4.
per risalire agli accessi a collezioni di dati,
5.
per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
c.
i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
d.
i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.