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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 57qDisposizioni d’esecuzione
1 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a.
la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati;
b.
la procedura per il trattamento dei dati;
c.
l’accesso ai dati;
d.
le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.
2 I dati possono essere conservati soltanto per la durata necessaria.
3 Sempreché un’ordinanza dell’Assemblea federale non disponga altrimenti, le presenti disposizioni d’esecuzione si applicano ai dati concernenti membri dell’Assemblea federale o il personale dei Servizi del Parlamento.