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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 2 dicembre 2019)
Art. 6Incombenze governative
1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa.
2 Accorda la priorità alle incombenze governative.
3 Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l’attività del Governo.
4 Si adopera per l’unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge.