Art. 61c Obbligo di informare 78
1 I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l’estero (Cantoni contraenti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l’estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo. 2 Sono eccettuati i trattati che:
78 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 20046299). |