1 La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
2 Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell’esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
3 In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
4 Quando non si raggiunge un’intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l’Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.
79 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1990 (RU 2000 289; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1265; FF 20046299).