Legge
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Art. 62b Eliminazione delle divergenze
1 Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, l’autorità direttiva le riunisce entro 30 giorni per un colloquio di eliminazione delle divergenze; a tal fine può avvalersi di altre autorità o specialisti. 2 Se l’eliminazione delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l’autorità direttiva. 3 Se l’eliminazione delle divergenze fallisce, decide l’autorità direttiva; in caso di divergenze sostanziali tra unità amministrative di uno stesso dipartimento, questo dà istruzioni all’autorità direttiva sulla decisione da prendere. Se sono interessati più dipartimenti, questi si accordano tra di loro. I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione. 4 Le autorità interessate possono emettere un parere autonomo a destinazione delle autorità di ricorso anche una volta esperita la procedura di eliminazione delle divergenze. |