Legge
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Art. 7bbis Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale 16
1 Nel caso in cui la denuncia di un trattato internazionale competa all’Assemblea federale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l’approvazione dell’Assemblea federale se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. 2 Il Consiglio federale rinuncia alla denuncia urgente se vi si oppongono le commissioni competenti di ambo le Camere. 16 Introdotto dal n. I 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). |