Legge
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Art. 10a Portavoce del Consiglio federale 23
1 Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. 2 Il portavoce del Consiglio federale:
23 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2095; FF 1997III 1291, 19992180). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |