Legge
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Art. 12a Obbligo d’informare 24
1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi. 2 Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni. 24 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |