Legge
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Art. 13 Deliberazioni
1 Il Consiglio federale prende le sue decisioni sugli affari preponderanti o di rilevanza politica dopo avere deliberato in comune e simultaneamente. 2 Può sbrigare gli altri affari secondo una procedura semplificata. 3 Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.25 25 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 22 mag. 2017, pubblicata il 30 mag. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 3259). |