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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 16Convocazione delle sedute
1 Il Consiglio federale si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano.
2 Il Consiglio federale è convocato dal cancelliere della Confederazione su ordine del presidente della Confederazione.
3 Ciascun membro del Consiglio federale può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una seduta.
4 In casi urgenti il presidente della Confederazione può derogare alla procedura ordinaria di convocazione e di deliberazione.