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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 18Presidenza e partecipanti
1 Il presidente della Confederazione dirige le deliberazioni del Consiglio federale.
2 Il cancelliere della Confederazione partecipa alle deliberazioni del Consiglio federale con voto consultivo. Ha diritto di proposta per quanto concerne l’adempimento dei compiti della Cancelleria federale.26
3 I vicecancellieri assistono alle deliberazioni salvo diversa disposizione del Consiglio federale.
4 Qualora sembri opportuno per miglior cognizione e formazione della propria opinione, il Consiglio federale invita alle deliberazioni quadri dirigenti come pure specialisti interni ed esterni all’Amministrazione federale.