Legge
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Art. 20 Obbligo di ricusazione
1 I membri del Consiglio federale e le persone citate nell’articolo 18 si ricusano in qualsiasi affare in cui abbiano un interesse personale diretto. 2 Se si tratta di prendere decisioni o statuire su ricorsi, si applicano le disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa. |