1 Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.
2 Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.
3 Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.
4 La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.