Legge
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Art. 26 Decisioni presidenziali
1 In casi urgenti, il presidente della Confederazione ordina provvedimenti cautelari. 2 Se è impossibile una deliberazione ordinaria o straordinaria, decide in luogo del Consiglio federale. 3 Deve successivamente sottoporre le sue decisioni all’approvazione del Consiglio federale. 4 Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il presidente della Confederazione a decidere personalmente questioni di natura prevalentemente formale. |