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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 27Supplenza
1 Il vicepresidente supplisce il presidente della Confederazione e ne assume tutte le incombenze qualora questi sia impedito di espletare le sue funzioni.
2 Il Consiglio federale può delegare al vicepresidente determinate competenze presidenziali.