Legge
|
Art. 29a Servizio presidenziale 33
1 Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l’adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi. 2 Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale. 33 Introdotto dal n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |