Legge
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Art. 3 Principi dell’attività governativa e amministrativa
1 Il Consiglio federale e l’Amministrazione federale operano sulla base della Costituzione e della legge. 2 Si adoperano in favore del bene comune, salvaguardano i diritti dei cittadini nonché le competenze dei Cantoni e promuovono la cooperazione tra Confederazione e Cantoni. 3 Operano secondo i principi dell’efficacia e dell’economicità. |