Legge
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Art. 31 Organizzazione
1 Il cancelliere della Confederazione dirige la Cancelleria federale e riguardo ad essa ha lo statuto di un capo di dipartimento. 2 I vicecancellieri sono i supplenti del cancelliere della Confederazione. 3 L’organizzazione e la direzione della Cancelleria federale sono rette, salvo disposizioni contrarie del Consiglio federale, dalle disposizioni applicabili all’insieme dell’Amministrazione federale, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle segreterie generali dei dipartimenti. |