Legge
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Art. 36 Principi direttivi
1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell’Amministrazione federale e fissano le priorità. 2 Quando delegano l’esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell’Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari. 3 Valutano le prestazioni dell’Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto. 4 Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento. |