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                                Legge | 
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                                    Art. 36  Principi direttivi 
                                
                            
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                
                            
                             1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell’Amministrazione federale e fissano le priorità. 2 Quando delegano l’esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell’Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari. 3 Valutano le prestazioni dell’Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto. 4 Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento. | 

