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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 36Principi direttivi
1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell’Amministrazione federale e fissano le priorità.
2 Quando delegano l’esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell’Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari.
3 Valutano le prestazioni dell’Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto.
4 Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento.