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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 37Direzione e responsabilità
1 Il capo di dipartimento dirige il dipartimento e ne assume la responsabilità politica.
2 Il capo di dipartimento:
a.
definisce gli orientamenti generali della sua direzione;
b.
delega se necessario l’esecuzione diretta dei compiti dipartimentali a unità amministrative subordinate e a singoli collaboratori;
c.
fissa, nei limiti della presente legge, l’organizzazione del suo dipartimento.