Legge
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Art. 46 Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato» 46
Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell’Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello. 46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4549; FF 2002 1895, 2010 6895). |