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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 49Diritto di firma
1 Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
a.
al segretario generale o ai suoi supplenti;
b.
ai membri della direzione di gruppi e uffici;
c.
ad altre persone della segreteria generale nell’ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.
2 Parimenti può delegare la firma di decisioni.51
3 I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.52
4 L’apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell’Amministrazione federale delle finanze.53
5 Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all’obbligo della doppia firma.54
51 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 20075575).
52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
53 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).
54 Introdotto dal n. I 1 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).