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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 52Coordinamento a livello governativo
Il Consiglio federale e le sue delegazioni, nonché la Cancelleria federale, adempiono i compiti di coordinamento attribuiti loro dalla Costituzione e dalla legge.