Legge
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Art. 57c Istituzione
1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale. 2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri. 3 I membri rimangono in funzione quattro anni. 4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare. |