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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
del 21 marzo 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 57cIstituzione
1 Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un’unità dell’Amministrazione federale centrale oppure da un’organizzazione o persona esterna all’Amministrazione federale.
2 Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.
3 I membri rimangono in funzione quattro anni.
4 Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.